Filosofia di vita

«Siamo belli perché siamo pieni di difetti, non perché siamo onnipotenti, ma perché siamo fragili, perché ci tremano le gambe, perché siamo goffi, perché abbiamo paura, perché abbiamo bisogno di amore, per questo siamo belli!»

Nichi Vendola

sabato 30 giugno 2012

Una volta per Tutti


L’ultima  riforma organica  del  diritto di  famiglia realizzata  in  Italia risale  al  1975  all’esito  di un percorso cominciato in Parlamento molti anni prima. Da allora la realtà familiare è profondamente mutata, ma non altrettanto ha fatto la legislazione. Oggi si sono affermati più modelli familiari che richiedono di norme di tutela e di riconoscimento e non consentono più di parlare di famiglia al singolare. Le persone che fanno parte  delle  nuove  famiglie  hanno  necessità  di  poter  realizzare  al  meglio  il  proprio  progetto  di  vita  e vogliono poter contribuire allo sviluppo di una società più giusta, solidale e coesa. La presente proposta di  legge, pertanto, interviene in materia di  diritto  di  famiglia  introducendo  istituti che  regolamentano le nuove famiglie che non hanno nel matrimonio il proprio fondamento. Il numero di coppie che scelgono di costruire una famiglia rinunciando ad accedere al matrimonio o che ad esso non possono accedere è in costante  aumento  da  decenni,  al  punto  che  le  famiglie  cosiddette  di  fatto  sono  una  realtà  sociale importante  e  consolidata  e  per  nulla  marginale.  La  scelta  di  non  sposarsi  può  essere  definitiva  o temporanea, ma in ogni caso queste coppie costituiscono nuclei familiari a tutti  gli  effetti, all’interno dei quali molto  spesso vi sono anche  i  figli. Tra  queste famiglie vi  sono  anche quelle formate  da persone dello  stesso  sesso  alle  quali  oggi  è  del  tutto  precluso  l’accesso  al  matrimonio.  Il  fatto  che  le  coppie formate  da  persone  lesbiche  o  gay  non  possano  scegliere  se  unirsi  in  matrimonio  determina  una situazione  del  tutto  peculiare  nella  quale  un  nucleo  familiare  viene  costretto  a  rimanere  di  fatto,  con violazione  dei  diritti  fondamentali  della  persona  ai  sensi  dell’articolo  2  della  Costituzione.  Anche all’interno delle famiglie omosessuali molto spesso sono presenti dei figli frutto di una scelta di maternità o paternità interna alla coppia o nati da precedenti relazioni  eterosessuali da un genitore che ha preso tardivamente consapevolezza della sua omosessualità.La realtà familiare è chiaramente variegata, ma mancano del  tutto nella legislazione italiana regole che riconoscano diritti, tutele, prerogative e doveri a chi compone le nuove famiglie. Peraltro il nostro paese è uno dei pochissimi all’interno dell’Unione europea e dei paesi occidentali a non aver aggiornato la sua legislazione al mutato quadro della realtà familiare. La situazione attuale è evidentemente sintomatica di una scelta ideologica e conservatrice che ha ingabbiato il diritto civile all’interno di un sistema di valori e riferimenti  che  nella  società  sono  mutati  pur  senza  dissolversi,  dal  momento  che  le  nuove  famiglie costituiscono  un  sistema  di  relazioni,  affetti  e  solidarietà  che  danno  nuova  e  rinnovata  linfa all’organizzazione  sociale  e  allo  Stato  che  riconoscono  nelle  famiglie  un  fondamento  cellulare  della società.Gli  altri  paesi  che  hanno  una  tradizione  civile  e  giuridica  comune  all’Italia  hanno  dato  pieno riconoscimento legislativo alle nuove famiglie, attraverso disposizioni normative e la creazione di istituti che hanno  nomi  e contenuti  in  parte  differenti  tra  loro,  ma  che  sono  raggruppabili  per  caratteristiche comuni.Ad  un  primo  livello  vi  è  la regolamentazione delle  famiglie di fatto. Non si  tratta mai  di  una  disciplina organica, ma di un nucleo minimo di disposizioni che garantiscono una serie di prerogative in occasione di  vicende  della  vita  spesso  imprevedibili,  come  ad  esempio  problemi  di  salute  che  comportano l’impossibilità  momentanea  o  definitiva  di  intendere  e  di  volere  e  richiedono  che  vengano  rimesse  al partner  scelte  non derogabili,  oppure  che  tutelano  il  partner  debole  della  coppia  in  occasione  di  una eventuale crisi familiare.Ad  un  secondo  livello  vi  è  la  creazione  di  un  istituto  a  cui  la  coppia  può  accedere  attraverso  la sottoscrizione di un contratto con il quale si  riconoscono diritti, doveri e prerogative di  natura personale oltre  che  patrimoniale,  e  che  si  differenzia  dal  matrimonio  in  termini  quantitativi  e  in  relazione  alle modalità di rottura del rapporto.Ad  un  terzo  livello  troviamo  il  matrimonio,  al  quale  in  alcuni  casi  possono  accedere  anche  le coppie omosessuali.  Il  numero  di  paesi  che  hanno  aperto  il  matrimonio  alle  famiglie  omosessuali  sono  in numero  crescente,  ma  ve  ne  sono  alcuni  che hanno  scelto  di  creare  un istituto  riservato alle  famiglie omosessuali, coincidente in tutto o in gran parte con il  matrimonio dal  quale però differisce nel nome. I due  paesi  che  hanno  scelto  questa  soluzione  sono  la  Germania,  dove  la  Eingetrage Lebenspartnerschaft  presenta  delle  differenze  rispetto  al  matrimonio,  e  il  Regno  Unito,  dove  la  Civil Partnership è sovrapponibile al matrimonio.In alcuni paesi vengono  regolamentate a parte altre realtà di  tipo non familiare che si concretizzano in una convivenza a fini solidaristici. Ad esempio in Belgio esistono i cosiddetti contratti di coabitazione, che favoriscono la scelta di  due o più persone di  coabitare per  offrirsi reciproca assistenza  o compagnia o per  condividere le spese di  conduzione della casa, attraverso l’attribuzione alla convivenza di vantaggi fiscali, risparmi sulle utenze o benefici di altra natura. Tali contratti di grande utilità sociale, non hanno a che  fare  con  il  fenomeno  familiare  ed  è  opportuno  rimarcarne  la  differenza  dagli  istituti  giuridici  che regolano  le  famiglie.  Alla  base  della  scelta  di  costituire  una  famiglia,  infatti,  vi  è  un  progetto  di  vita comune  non  legato  a  situazioni  contingenti  o  stati  di  necessità,  che  spesso  -anche  se  non necessariamente- include anche  la  scelta  di  diventare  genitori.  La coabitazione  cui  possono dare  vita due o più studenti o persone anziane rappresenta quindi una realtà sostanzialmente diversa.La presente proposta di legge muovendosi nella stessa scia dei paesi sopra citati di pari tradizione civile e  giuridica  dell’Italia,  introduce  una  legislazione  che  valorizza  tutte  le  famiglia,  eterosessuali  e omosessuali, di cui riconosce il valore e la rilevanza sociale.Innanzitutto vengono introdotte disposizioni minime che attribuiscono garanzie e diritti alla coppie di fatto che intendono rimanere tali. È importante, come ha ricordato più volte la Corte costituzionale, rispettare la libertà di chi sceglie di non accedere ad alcun istituto giuridico tra quelli approntanti dall’ordinamento, evitando così che lo Stato si ingerisca in una scelta personale ben oltre quanto impongano di fare doveri di  solidarietà sociale. Alle coppie di  fatto sono riconosciute garanzie  e diritti con particolare riferimento alle  situazioni  di  bisogno.  Le  disposizioni  di  questa  legge,  che  non  costituiscono  una  disciplina sistematica,  vanno  ad  aggiungersi  a  quelle  già  esistenti,  come  ad  esempio  in  materia  di  nomina  di amministratore di  sostegno  dove  il  legislatore  ha  previsto  che  il  giudice  in  assenza  di  una  scelta  del beneficiario nomini amministratore il coniuge o il convivente more uxorio, prima di tutti gli altri parenti.Viene  altresì  introdotto  il  Patto  Civile  di  Solidarietà  che  consente  a  due  persone,  anche  dello  stesso sesso, di  stipulare un accordo allo  scopo di  regolare i rapporti  personali e patrimoniali relativi alla  loro vita  in  comune.  Si  tratta  di  uno  strumento  contrattuale  che  offre  ampia  libertà  e  autonomia  di organizzazione alle parti che lo contraggono, pur richiedendo loro il rispetto del dovere di collaborare alla vita di  coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità. Le parti  del patto civile di solidarietà sono equiparate ai  coniugi  in  materia di successioni,  di  diritto al  lavoro  e  di  disciplina  fiscale e  previdenza. Viene  anche  riconosciuta  la  possibilità  per  una  delle  parti  di  adottare  i  figli  dell’altra  in  assenza  di riconoscimento da parte dell’altro genitore naturale.Infine questa legge introduce l’Unione civile, che è un istituto con il medesimo contenuto di diritti, doveri e prerogative del matrimonio, al quale possono accedere solo le coppie formate da persone dello stesso sesso. Occorre premettere che in recenti sentenze la Corte costituzionale (sent. n. 138 del 2010) e la Corte di cassazione (sent. n. 4184 del 2012) hanno finalmente riconosciuto attraverso l’interpretazione  del  diritto  vigente  che  le  persone  lesbiche  e  gay  hanno  un  diritto  fondamentale  ad essere  tutelate  quando  decidono  di  formare  una  famiglia.  Secondo  i  giudici  il  matrimonio  sarebbe possibile anche tra due donne e tra due uomini e il Parlamento ha ogni potere di aprirlo alle coppie dello stesso sesso.L’interpretazione  che  i  supremi  giudici  italiani  hanno  dato  della  Costituzione  e  dei  principi  che sovraintendono  al  nostro  ordinamento  rispecchia  perfettamente  quanto  previsto  dalla  Carta  dei  diritti fondamentali dell’Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), la quale vieta la discriminazione in ragione dell’orientamento  sessuale  della  persona  e  consente  i  matrimoni  tra  persone  dello  stesso  sesso  e  il mutato orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale nell’interpretare la Convenzione, ha da ultimo riconosciuto che la vita delle coppie omosessuali costituisce vita familiare e che anche esse possono accedere al matrimonio (sentenza Schalk and Kopf contro Austria del 2010).Pur  nella  convinzione  che  l’apertura  del  matrimonio  alle  coppie  omosessuali  è  l’unico  traguardo  di uguaglianza  e pari  dignità  per  le famiglie omosessuali, essendo il matrimonio un  diritto fondamentale, questa proposta di legge introduce il già citato istituto dell’Unione civile.La  scelta  di  creare  un  istituto  riservato  alle  coppie  dello  stesso  sesso  con  lo  stesso  contenuto  del matrimonio,  anziché aprire  l’accesso  al  matrimonio,  ha  l’obiettivo  di  superare l’attuale  situazione  nella quale la dignità sociale è negata o contrastata e di consentire che nel  Paese e  nella classe politica si determini un cambiamento culturale che al momento non è perfettamente compiuto.





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