Proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Minimo Garantito
Art. 1.
(Istituzione del reddito minimo
garantito)
1. Al fine di dare attuazione al
diritto fondamentale sancito dall’articolo 34 della Carta dei
diritti
fondamentali dell’Unione europea e ai
principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione è
istituito il reddito minimo garantito.
2. Il reddito minimo garantito ha lo
scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della
persona e favorire la cittadinanza,
attraverso l’inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati
e i
lavoratori precariamente occupati,
quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all’esclusione
sociale nonché quale strumento di
rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico,
all’inserimento sociale dei soggetti
maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e
nel mercato del lavoro.
3. Le prestazioni del reddito minimo
garantito costituiscono livelli essenziali concernenti i diritti
sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2,
lettera m) della Costituzione.
4. Entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge è emanato un
regolamento
d’attuazione ai sensi dell’art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge
si intende per:
a) «reddito minimo garantito»:
quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che mirano
ad
assicurare un’esistenza libera e
dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell’erogazione
di
somme di denaro, quelle indirette
nell’erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da
parte di Stato, Enti territoriali, enti
pubblici e privati convenzionati;
b) «centri per l’impiego»: le
strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) «nucleo familiare»: l’insieme
delle persone che dividono una medesima abitazione che,
indipendentemente dalla composizione
anagrafica, formano una relazione di coniugio o del tipo
genitore-figlio;
d) «lavoratori autonomi»: i
lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di
subordinazione e che sono titolari di
partita IVA;
e) «lavoratori a tempo parziale»:
i lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato
con un
orario di lavoro inferiore a quello
normale individuato all'articolo 13, comma 1, della legge 24
giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato
dai
contratti collettivi.
Art. 3.
(Reddito minimo garantito)
1. Il reddito minimo garantito, quanto
alla forma reddituale diretta, consiste nella erogazione di un
beneficio individuale in denaro pari a
7200 euro l’anno, da corrispondere in importi mensili di 600
euro ciascuno, rivalutate
annualmente sulla base degli indici sul costo della vita
elaborati
dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
2. La persona ammessa a
beneficiare del reddito minimo garantito riceve altresì un
contributo
parziale o integrale per fronteggiare
le spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabilite dal
regolamento d'attuazione di cui
all'articolo 1, comma 4.
3. Le somme di cui al comma 1
sono ricalcolate secondo i coefficienti di cui all’allegato
A, in
ragione del numero dei componenti del
nucleo familiare a carico del beneficiario.
4. L’erogazione in denaro del
reddito minimo garantito, per ogni nucleo familiare, è pari
alla
somma di cui al comma 1, maggiorata
secondo i coefficienti di cui all’allegato A. Il regolamento
d’attuazione di cui all’articolo
1, comma 4 disciplina le modalità di erogazione in
presenza di
minorenni o di più aventi diritto
all’interno del nucleo familiare, assicurando il principio
di pari
trattamento tra i coniugi e tra tutti
gli aventi diritto.
5. Le prestazioni di cui al comma 1 non
sono cumulabili dai soggetti beneficiari con altri trattamenti
di sostegno al reddito di natura
previdenziale, ivi compresi i trattamenti di cassa
integrazione,
nonché con gli altri trattamenti
assistenziali erogati dallo Stato indicati dell'elenco di cui
all'allegato
B.
6. Le prestazioni previste dal comma 1
sono personali e non sono cedibili né trasmissibili a terzi.
7. Le funzioni amministrative di
cui alla presente legge, tenuto conto dei criteri di
sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, sono
attribuite ai centri per l’impiego. La domanda di reddito
minimo garantito va presentata al
centro per l’impiego del luogo di residenza del
richiedente. Il
centro per l’impiego acquisisce
la documentazione necessaria e provvede nel termine di dieci
giorni. In caso di mancata risposta la
domanda si intende accolta, fatta salva la facoltà di revoca del
beneficio in caso di adozione tardiva
del provvedimento di reiezione della domanda. Il regolamento
d’attuazione di cui all’articolo 1,
comma 4 disciplina le modalità di presentazione, anche telematica,
delle domande e stabilisce gli
ulteriori compiti dei centri per l’impiego.
Art. 4.
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Sono beneficiari del reddito
minimo garantito coloro che, al momento della presentazione
dell’istanza per l’accesso alle
prestazioni di cui all’articolo 3, siano in possesso dei
seguenti
requisiti:
a) residenza sul territorio nazionale
da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione alle liste di
collocamento dei centri per l’impiego, salvo che si tratti
di lavoratori
autonomi, di lavoratori a tempo
parziale, oppure di lavoratori che hanno subito la sospensione della
retribuzione nei casi di aspettativa
non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi
dell’articolo 4 della legge 8 marzo
2000, n. 53;
c) reddito personale imponibile non
superiore ad 8 mila euro nell’anno precedente alla
presentazione dell’istanza;
d) reddito del nucleo familiare in cui
il soggetto richiedente è inserito non superiore all’ammontare
stabilito dal regolamento
d’attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. Il regolamento
opera un
ragionevole bilanciamento tra il
carattere individuale dell’attribuzione e criteri di equità
e
solidarietà sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il
trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello
individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a
quanto stabilito dal regolamento di
attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento assicura
che nella determinazione della soglia
patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo
garantito non si tenga conto della
titolarità della casa di prima abitazione, né degli altri beni
mobili e
immobili necessari alla
soddisfazione dei bisogni primari della persona, come indicati
dall'art. 5,
comma 2.
Art. 5.
(Compiti delle regioni e degli enti
locali)
1. In sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono
definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le linee guida per il
riconoscimento e l’erogazione di prestazioni di reddito minimo
garantito nelle forme dirette e
indirette, ulteriori e aggiuntive rispetto a quanto previsto
dall’art. 3.
2. Le linee di guida di cui al comma 1
stabiliscono le modalità con cui:
a) garantire la circolazione gratuita,
previo accordo con gli enti e con i soggetti privati interessati,
sulle linee di trasporto pubblico
locale e regionale su gomma, rotaia e metropolitane;
b) favorire la fruizione di attività e
servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle
forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di
testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre
l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito nei
confronti
dei soggetti beneficiari di cui
all’articolo 4, titolari di contratto di locazione;
f) garantire la gratuità delle
prestazioni sanitarie;
g) erogare somme in denaro
aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 3, tenuto
conto delle
particolari esigenze di protezione e
sostegno nei differenti contesti territoriali.
3. Le regioni che intendono partecipare
al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle linee guida di
cui al comma 1, di concerto con i
comuni e gli enti locali, stabiliscono un piano d’azione annuale e
un piano d’azione triennale, nel
quale definiscono la platea dei beneficiari e il contenuto dei
diritti
da garantire che eccedono i livelli
essenziali di cui all’articolo 3.
Art. 6
(Durata del beneficio e obblighi del
beneficiario)
1. Il provvedimento di concessione del
reddito minimo garantito ha una durata di dodici mesi. Alla
scadenza del periodo indicato il
beneficiario che intenda continuare a percepire il reddito minimo
garantito è tenuto a ripresentare
la domanda al centro per l'impiego competente con le
modalità
stabilite dal regolamento d'attuazione
di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Il beneficiario è tenuto a
comunicare tempestivamente al centro per l'impiego, con le modalità
stabilite dal regolamento d'attuazione
di cui all'articolo 1, comma 4, ogni variazione della propria
situazione reddituale, lavorativa,
familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell'erogazione del
reddito minimo garantito.
Art. 7
(Sospensione, esclusione e decadenza
dalle prestazioni)
1. Nel caso in cui uno dei beneficiari
di cui all’articolo 4, comma 1, all’atto della presentazione
dell’istanza o nelle successive
sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno
solo dei
requisiti previsti, l’erogazione
delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il
beneficiario
medesimo è tenuto alla restituzione di
quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità
di richiedere l’erogazione di tali
prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio
di quello nel quale ne abbia
indebitamente beneficiato.
2. Il beneficiario decade dal reddito
minimo garantito al compimento dell’età di 65 anni ovvero al
raggiungimento dell’età
pensionabile.
3. La decadenza dalle prestazioni di
cui all’articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario venga
assunto con un contratto di lavoro
subordinato o parasubordinato, ovvero nel caso in cui lo stesso
svolga un’attività lavorativa di
natura autonoma, ed in tutti i casi, qualora percepisca un
reddito
imponibile superiore alla soglia di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c).
4. La decadenza opera altresì nel caso
in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta
dal centro per l’impiego
territorialmente competente.
5. Non opera la decadenza di cui
al comma 4 nella ipotesi di non congruità della proposta
di
impiego, ove la stessa non tenga
conto del salario precedentemente percepito dal soggetto
interessato, della professionalità
acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento
delle
competenze formali e informali in suo
possesso certificate dal centro per l’impiego territorialmente
competente attraverso l’erogazione di
un bilancio di competenze.
6. In caso di rifiuto, di sospensione o
di decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 i centri per
l’impiego rendono un provvedimento
motivato da notificare all’interessato. Tutte le
controversie
relative alla presente legge sono
esenti da spese.
Art. 8
(Oneri derivanti dal reddito minimo
garantito)
1. Il reddito minimo garantito è
erogato dall’INPS a seguito di comunicazione del centro per
l’impiego competente.
2. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all'INPS le somme necessarie, con conguaglio,
alla fine di ogni esercizio, sulla base
di specifica rendicontazione.
3. Per il finanziamento del reddito
minimo garantito di cui all'articolo 3 è istituito un Fondo presso
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla
fiscalità
generale.
Art. 9
(Delega al Governo in materia di
riordino della spesa assistenziale)
1. Il Governo è delegato, entro
il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente
legge, a riordinare la disciplina delle
prestazioni assistenziali erogate dallo Stato di cui all'allegato
B, in modo da renderle coerenti con
l'istituzione del reddito minimo garantito prevista nella presente
legge.
Art. 10
(Delega al Governo in materia di
ammortizzatori sociali)
1. Il Governo è delegato, entro
il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente
legge, a riformare la disciplina degli
ammortizzatori sociali, in modo tale da introdurre un sussidio
unico di disoccupazione, esteso a
tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione,
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale di provenienza e dall'anzianità contributiva e
assicurativa.
Art. 11
(Delega al Governo in materia di
istituzione del salario minimo garantito)
1. Il Governo è delegato, entro
il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente
legge, a stabilire le modalità di
determinazione del compenso orario minimo applicabile a tutti
i
rapporti aventi ad oggetto una
prestazione lavorativa, inclusi quelli di natura
parasubordinata e
quelli con contenuto formativo.
2. Il salario base dei lavoratori
dipendenti e parasubordinati non può essere determinato in misura
tale che il reddito del lavoratore
risulti inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione
del
compenso orario minimo di cui al comma
1.
ALLEGATO A – Coefficienti di
maggiorazione dl reddito minimo garantito in ragione del
numero di familiari a carico.
Numero di componenti Coefficiente
Beneficio erogato
1 1 600
2 1,66 1000
3 2,22 1330
4 2,72 1630
5 3,16 1900
ALLEGATO B – Prestazioni
assistenziali erogate dallo Stato oggetto di riordino.
Denominazione
della misura
Riferimento legislativo
Assegno sociale Legge 335/95
Pensione sociale Art. 26, legge 153/69
Assegno ai nuclei familiari
numerosi
Art. 65 legge 488/1998
Assegno di maternità di base Art. 74
del D.Lgs. 151/2001
Pensione di inabilità Legge 118/1971
Indennità di frequenza Legge 118/1971
Assegno di invalidità Legge 118/1971
Pensione per i ciechi Legge 66/1962
Pensione ai sordi Legge 381/1971
Social card minori Decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni nella
legge
133/2008
Social card anziani Decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni nella
legge
133/2008
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