Filosofia di vita

«Siamo belli perché siamo pieni di difetti, non perché siamo onnipotenti, ma perché siamo fragili, perché ci tremano le gambe, perché siamo goffi, perché abbiamo paura, perché abbiamo bisogno di amore, per questo siamo belli!»

Nichi Vendola

mercoledì 13 giugno 2012

Reddito Minimo Garantito : la Proposta di Legge di Sinistra Ecologia Libertà


Proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Minimo Garantito 

Art. 1.
                                                (Istituzione del reddito minimo garantito)
1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall’articolo 34 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione è
istituito il reddito minimo garantito.
2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della
persona e favorire la cittadinanza, attraverso l’inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i
lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all’esclusione
sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico,
all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e
nel mercato del lavoro.
3. Le prestazioni del reddito minimo garantito costituiscono livelli essenziali concernenti i diritti
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2,
lettera m) della Costituzione.
4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento
d’attuazione ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
                                                                              Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) «reddito minimo garantito»: quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che mirano ad
assicurare un’esistenza libera e dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell’erogazione di
somme di denaro, quelle indirette nell’erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da
parte di Stato, Enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati;
b) «centri per l’impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) «nucleo familiare»: l’insieme delle persone che dividono una medesima abitazione che,
indipendentemente dalla composizione anagrafica, formano una relazione di coniugio o del tipo
genitore-figlio;
d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di
subordinazione e che sono titolari di partita IVA;
e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato con un
orario di lavoro inferiore a quello normale individuato all'articolo 13, comma 1, della legge 24
giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai
contratti collettivi.
Art. 3.
(Reddito minimo garantito)
1. Il reddito minimo garantito, quanto alla forma reddituale diretta, consiste nella erogazione di un
beneficio individuale in denaro pari a 7200 euro l’anno, da corrispondere in importi mensili di 600
euro ciascuno, rivalutate annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. La persona ammessa a beneficiare del reddito minimo garantito riceve altresì un contributo
parziale o integrale per fronteggiare le spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabilite dal
regolamento d'attuazione di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Le somme di cui al comma 1 sono ricalcolate secondo i coefficienti di cui all’allegato A, in
ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario.
4. L’erogazione in denaro del reddito minimo garantito, per ogni nucleo familiare, è pari alla
somma di cui al comma 1, maggiorata secondo i coefficienti di cui all’allegato A. Il regolamento
d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4 disciplina le modalità di erogazione in presenza di
minorenni o di più aventi diritto all’interno del nucleo familiare, assicurando il principio di pari
trattamento tra i coniugi e tra tutti gli aventi diritto.
5. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili dai soggetti beneficiari con altri trattamenti
di sostegno al reddito di natura previdenziale, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione,
nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato indicati dell'elenco di cui all'allegato
B.
6. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili né trasmissibili a terzi.
7. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l’impiego. La domanda di reddito
minimo garantito va presentata al centro per l’impiego del luogo di residenza del richiedente. Il
centro per l’impiego acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel termine di dieci
giorni. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta, fatta salva la facoltà di revoca del
beneficio in caso di adozione tardiva del provvedimento di reiezione della domanda. Il regolamento
d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4 disciplina le modalità di presentazione, anche telematica,
delle domande e stabilisce gli ulteriori compiti dei centri per l’impiego.
Art. 4.
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito coloro che, al momento della presentazione
dell’istanza per l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 3, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) residenza sul territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, salvo che si tratti di lavoratori
autonomi, di lavoratori a tempo parziale, oppure di lavoratori che hanno subito la sospensione della
retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi
dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) reddito personale imponibile non superiore ad 8 mila euro nell’anno precedente alla
presentazione dell’istanza;
d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all’ammontare
stabilito dal regolamento d’attuazione di cui all'articolo 1, comma 4. Il regolamento opera un
ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale dell’attribuzione e criteri di equità e
solidarietà sociale;
e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a
quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 4. Il regolamento assicura
che nella determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo
garantito non si tenga conto della titolarità della casa di prima abitazione, né degli altri beni mobili e
immobili necessari alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, come indicati dall'art. 5,
comma 2.
Art. 5.
(Compiti delle regioni e degli enti locali)
1. In sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le linee guida per il riconoscimento e l’erogazione di prestazioni di reddito minimo
garantito nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 3.
2. Le linee di guida di cui al comma 1 stabiliscono le modalità con cui:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti e con i soggetti privati interessati,
sulle linee di trasporto pubblico locale e regionale su gomma, rotaia e metropolitane;
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito nei confronti
dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, titolari di contratto di locazione;
f) garantire la gratuità delle prestazioni sanitarie;
g) erogare somme in denaro aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 3, tenuto conto delle
particolari esigenze di protezione e sostegno nei differenti contesti territoriali.
3. Le regioni che intendono partecipare al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle linee guida di
cui al comma 1, di concerto con i comuni e gli enti locali, stabiliscono un piano d’azione annuale e
un piano d’azione triennale, nel quale definiscono la platea dei beneficiari e il contenuto dei diritti
da garantire che eccedono i livelli essenziali di cui all’articolo 3.
Art. 6
(Durata del beneficio e obblighi del beneficiario)
1. Il provvedimento di concessione del reddito minimo garantito ha una durata di dodici mesi. Alla
scadenza del periodo indicato il beneficiario che intenda continuare a percepire il reddito minimo
garantito è tenuto a ripresentare la domanda al centro per l'impiego competente con le modalità
stabilite dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al centro per l'impiego, con le modalità
stabilite dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, ogni variazione della propria
situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell'erogazione del
reddito minimo garantito.
Art. 7
(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)
1. Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, all’atto della presentazione
dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei
requisiti previsti, l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il beneficiario
medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità
di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio
di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
2. Il beneficiario decade dal reddito minimo garantito al compimento dell’età di 65 anni ovvero al
raggiungimento dell’età pensionabile.
3. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario venga
assunto con un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero nel caso in cui lo stesso
svolga un’attività lavorativa di natura autonoma, ed in tutti i casi, qualora percepisca un reddito
imponibile superiore alla soglia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).
4. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta
dal centro per l’impiego territorialmente competente.
5. Non opera la decadenza di cui al comma 4 nella ipotesi di non congruità della proposta di
impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto
interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle
competenze formali e informali in suo possesso certificate dal centro per l’impiego territorialmente
competente attraverso l’erogazione di un bilancio di competenze.
6. In caso di rifiuto, di sospensione o di decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 i centri per
l’impiego rendono un provvedimento motivato da notificare all’interessato. Tutte le controversie
relative alla presente legge sono esenti da spese.
Art. 8
(Oneri derivanti dal reddito minimo garantito)
1. Il reddito minimo garantito è erogato dall’INPS a seguito di comunicazione del centro per
l’impiego competente.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme necessarie, con conguaglio,
alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. Per il finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 3 è istituito un Fondo presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità
generale.
Art. 9
(Delega al Governo in materia di riordino della spesa assistenziale)
1. Il Governo è delegato, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, a riordinare la disciplina delle prestazioni assistenziali erogate dallo Stato di cui all'allegato
B, in modo da renderle coerenti con l'istituzione del reddito minimo garantito prevista nella presente
legge.
Art. 10
(Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali)
1. Il Governo è delegato, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali, in modo tale da introdurre un sussidio
unico di disoccupazione, esteso a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e dall'anzianità contributiva e
assicurativa.
Art. 11
(Delega al Governo in materia di istituzione del salario minimo garantito)
1. Il Governo è delegato, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, a stabilire le modalità di determinazione del compenso orario minimo applicabile a tutti i
rapporti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli di natura parasubordinata e
quelli con contenuto formativo.
2. Il salario base dei lavoratori dipendenti e parasubordinati non può essere determinato in misura
tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del
compenso orario minimo di cui al comma 1.

ALLEGATO A – Coefficienti di maggiorazione dl reddito minimo garantito in ragione del
numero di familiari a carico.
Numero di componenti Coefficiente Beneficio erogato
1 1 600
2 1,66 1000
3 2,22 1330
4 2,72 1630
5 3,16 1900

ALLEGATO B – Prestazioni assistenziali erogate dallo Stato oggetto di riordino.
Denominazione
della misura
Riferimento legislativo
Assegno sociale Legge 335/95
Pensione sociale Art. 26, legge 153/69
Assegno ai nuclei familiari
numerosi
Art. 65 legge 488/1998
Assegno di maternità di base Art. 74 del D.Lgs. 151/2001
Pensione di inabilità Legge 118/1971
Indennità di frequenza Legge 118/1971
Assegno di invalidità Legge 118/1971
Pensione per i ciechi Legge 66/1962
Pensione ai sordi Legge 381/1971
Social card minori Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni nella legge
133/2008
Social card anziani Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni nella legge
133/2008  



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